IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il personale regionale, proveniente dai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della L.R. 5 luglio 1982, n. 30, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti in possesso di qualifica non superiore alla VIII, e' reinquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza, purche' risponda a tutte le condizioni di seguito indicate: a) provenga dai ruoli tecnici della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato; b) abbia maturato dal 1 febbraio 1981, data di decorrenza dell'inquadramento giuridico nel ruolo regionale, una anzianita' di almeno otto anni e sei mesi nella suddetta carriera direttiva; c) risulti in possesso, a quella data, del diploma di laurea; d) abbia conseguito la qualifica di Ispettore Capo aggiunto o altra qualifica ad essa equiparata. 2. Il reinquadramento disposto dal comma 1 e' effettuato con decorrenza, per gli effetti economici, dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli effetti giuridici, dal 1 febbraio 1981.