IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  personale   regionale,   proveniente   dai   ruoli   delle
Amministrazioni  dello Stato, inquadrato nel ruolo regionale ai sensi
della L.R. 5 luglio 1982, n. 30, che alla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge risulti in possesso di qualifica non superiore
alla VIII, e' reinquadrato nella qualifica immediatamente superiore a
quella di appartenenza, purche' risponda a  tutte  le  condizioni  di
seguito indicate:
     a)  provenga  dai  ruoli  tecnici della carriera direttiva delle
Amministrazioni dello Stato;
     b) abbia maturato dal  1›  febbraio  1981,  data  di  decorrenza
dell'inquadramento  giuridico  nel ruolo regionale, una anzianita' di
almeno otto anni e sei mesi nella suddetta carriera direttiva;
     c) risulti in possesso, a quella data, del diploma di laurea;
     d) abbia conseguito la qualifica di Ispettore  Capo  aggiunto  o
altra qualifica ad essa equiparata.
   2.  Il  reinquadramento  disposto  dal  comma  1 e' effettuato con
decorrenza, per gli effetti economici,  dal  primo  giorno  del  mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, per
gli effetti giuridici, dal 1› febbraio 1981.